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Art. 3 lett. k del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;

Il Regolamento TARI approvato con Deliberazione CC n. 9 del 29/05/2023, agli artt. 5, 5-bis e 12 prevede l’applicazione della tariffa in misura ridotta nei seguenti casi:

 

RIDUZIONI ED ESENZIONI (Art. 12)

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.

2. Chiunque voglia dotarsi dell'impianto di compostaggio domestico dovrà presentare richiesta per l'utilizzo di detto impianto, dichiarando di rinunciare al passaggio relativo al ritiro domiciliare della frazione organica nei giorni previsti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi; tale riduzione può essere applicata dietro richiesta effettuata entro il 31 Dicembre dell’anno nel corso del quale si è verificato l’evento.

5. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico – a valere da almeno mq. 20 a disposizione a titolo di terreno/orto/giardino, nella stessa e per la sola unità immobiliare per la quale è richiesto il beneficio - è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo e contestualmente si richiede l’apposita riduzione. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

6. Per i cittadini residenti, anche riuniti in comitati e per i titolari di attività produttive che adottano un’area verde pubblica, assumendosi gli oneri della pulizia e manutenzione ordinaria, è prevista una riduzione del 20% annua, previa richiesta autorizzativa all’ufficio ambiente. Detto ufficio valuterà discrezionalmente la dimensione di ogni area da concedere ai richiedenti, singolarmente o proporzionalmente, ai fini dell’applicazione della predetta agevolazione.

7. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: a. abitazioni con unico occupante di età superiore a 65 anni e limitatamente all’abitazione presso cui possiede la residenza: riduzione del 10%; b. abitazioni in cui risiedono all’interno del nucleo familiare figli con disabilità gravi e permanenti, appositamente documentate dalla ASL: riduzione del 10%.

8. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

9. Agli esercizi pubblici, strutture ricettivo-alberghiere, B&B e locali, in genere, diversi dalle abitazioni e adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, si applica una riduzione nella misura del 30%. La predetta riduzione viene concessa a condizione che le situazioni di cui sopra risultino espressamente da licenza o provvedimento amministrativo autorizzativo, rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI (Art. 5)

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello dell’avvio a riciclo autonomo dei rifiuti apposita istanza corredata dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nel mese precedente utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ente. Nell’istanza dovranno, inoltre, essere riportate le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;

 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (Art. 5 bis)

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti (inclusi i rifiuti indifferenziati), sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico una o più frazioni dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il termine del 30 giugno è perentorio e la mancata presentazione dell’istanza, preclude la possibilità di uscita parziale o totale dal servizio. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata in via previsionale sulla base della percentuale di riciclo garantita dall’utenza ed è soggetta a conguaglio.

 

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