Imposta di Soggiorno

I soggetti di cui all’art. 5, commi 1 e 3, del vigente Regolamento sull’Imposta di Soggiorno, approvato con deliberazione C.C. n. 16/2022, sono tenuti, ai sensi del medesimo articolo, comma 4, a presentare la dichiarazione annuale per l’imposta in oggetto, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello impositivo di riferimento.

 

Con la risoluzione numero 1/DF del 9 febbraio 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noto che per la dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa alle annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021 deve essere utilizzato solo il modello ministeriale approvato con Decreto del 29 aprile 2022.

 

Dal 8 maggio 2023 è possibile procedere, attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all'invio telematico della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno di imposta 2022. Dopo aver effettuato l'accesso i contribuenti troveranno l’applicativo per compilare il documento all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "dichiarazioni". Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici Entratel e Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

 

Il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, disponibili nella sezione "Fiscalità regionale e locale - dichiarazione telematica imposta di soggiorno" del portale del Dipartimento delle Finanze del Mef, sono anche raggiungibili dal link di seguito riportato:
https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/

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